Art. 8.
(Distribuzione delle risorse del FUS).

      1. In seguito alla programmazione degli interventi compiuta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, il Ministro dei beni e delle attività culturali determina, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dall'approvazione della stessa programmazione, l'importo delle quote del FUS da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle attività programmate dello spettacolo dal vivo su base triennale.
      2. Il trasferimento delle risorse del FUS alle regioni determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo alimenta i fondi dei bilanci regionali previsti al comma 3 dell'articolo 4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali verifica, attraverso il servizio di monitoraggio e vigilanza istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, l'avvenuta costituzione dei fondi regionali di bilancio per lo spettacolo dal vivo prima di disporre il trasferimento delle risorse del FUS alle regioni.